Le informazioni obbligatorie vanno in homepage
Tutti i siti web indicano (solitamente) nel footer, cioè in basso nella pagina, una serie di informazioni obbligatorie, questo perché la legge richiede che siano in homepage.
Per esempio nell’immagine qui sotto presa da questo sito ne vediamo alcune: riguardano il copyright quindi la proprietà intellettuale poi ci sono i “credits” per chi il sito lo ha realizzato, c’è la P.IVA e un link all’informativa sulla privacy e GDPR.
Le informazioni legali
Si tratta della indicazione della Partita IVA e di altre informazioni come la sede legale dell’azienda proprietaria del sito, eventualmente la PEC e il recapito telefonico.
Alcune di queste informazioni sono obbligatorie, significa che la loro mancanza espone il titolare dell’attività ad una sanzione e la loro natura cambia a seconda del tipo di azienda.
La natura e la quantità di queste informazioni è cambiata nel tempo e siccome è proprio il tempo ciò che solitamente manca al professionista o all’imprenditore questo breve articolo assomiglierà molto a una check list.
Informazioni obbligatorie
Sono quelle informazioni che se mancanti espongo ad una sanzione, eccole elencate di seguito per tipologia di azienda.
L’indicazione della P.IVA sul sito web è obbligatoria per qualunque attività commerciale. La regola è semplicissima: se avete la Partita IVA dovete indicarla quantomeno in homepage.
Se si tratta di una società di capitali è obbligatorio indicare anche:
- Ragione sociale;
- sede legale;
- indicazione della sede dell’Ufficio del Registro a cui la società è iscritta;
- numero di iscrizione al Registro delle imprese oppure al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
- valore del capitale sociale oppure di bilancio che è stato versato, così come risulta dall’ultimo bilancio.
E` obbligatorio per tutti i soggetti (quindi anche un blogger per esempio) indicare anche:
- quali sono i dati personali raccolti;
- come questi vengono raccolti;
- quali sono le finalità di questa raccolta;
- chi è il titolare del trattamento dei dati;
- banner per la gestione dei cookies.
Per le associazioni a seconda della loro natura o se si tratta di associazioni affiliate ad enti di promozione è obbligatorio indicare al pari delle società tutte le informazioni:
- Sede legale;
- ragione sociale;
- codice fiscale o Partita IVA;
- ente affiliatario es. CSEN, UISP etc. per le associazioni sportive dilettantistiche;
- numero di affiliazione.
Informazioni opzionali
Sono importanti ma la loro assenza non comporta una sanzione per cui si possono omettere.
La PEC è una di queste, attualmente infatti non è considerata indispensabile.
Cosa fare per rispettare la normativa
Da quel che avete appena letto è evidente che spesso troviamo indicazioni del tutto inutili come il Copyright e la “firma” del designer mentre spesso mancano informazioni essenziali come la P.IVA o il link alla informativa sulla privacy.
Il mio consiglio è ovviamente quello di correggere immediatamente questi errori prima che L’Agenzia delle Entrate se ne accorga e nel farlo voglio aggiungere una mia piccola considerazione:
Un sito che omette queste indicazioni a mio avviso appare come sciatto e poco attraente, riflette un pressapochismo che non può lasciare una buona impressione su chi lo naviga e credo che sia controproducente anche in termini di comunicazione.
Nel mio lavoro mi capita spesso di aggiornare questa parte dei siti e se per le informazioni di base non ci sono problemi, per la privacy e il GDPR ho trovato più che utile il servizio di Iubenda, tanto che ho deciso di inserire il loro programma di affiliazione in questo sito, una soluzione in più per dare servizi a chi deve adeguare il sito aziendale.
link utili
Per chi desidera approfondire qui ci sono una serie di link che entrano nel dettaglio della normativa (sanzioni comprese) .
- DPR n. 633/1972, Art. 35 Comma 1
- Risoluzione Agenzia delle Entrate del 16/05/2006 n. 60
- Articolo 2199 Codice Civile, sull’indicazione dell’iscrizione
- Articolo 2250 Codice Civile, per l’indicazione negli atti e nella corrispondenza. Questo articolo è stato modificato dalla Legge 88/2009, con le disposizioni dell’Art. 42.
- Il D.lgs. 70/2003 per quanto riguarda il commercio elettronico
- il mio precedente articolo su GDPR e WordPress
Se avete trovato interessante questo articolo condividetelo e magari mettete il vostro commento. Mi interessa tantissimo il parere di ogni lettore, mi farà piacere leggerli…
A presto!
Articolo bellissimo e fondamentale per chi si affaccia sul web come lavoro.
Grazie, gentilissimo